Pensione Modulare

Sì, è possibile farlo aderendo alla Pensione modulare. La pensione modulare è un segmento volontario che si aggiunge alla pensione ordinaria (vecchiaia, invalidità o inabilità, indiretta) nel momento in cui si acquisisce il diritto al pensionamento. Si può decidere annualmente il versamento da effettuare e non è obbligatorio farlo ogni anno. È necessario però versare il contributo per almeno cinque anni, anche non consecutivi. La quota di pensione modulare che si aggiunge alla base sarà calcolata con il metodo contributivo con dei correttivi. Il montante contributivo individuale, determinato dai contributi versati e rivalutato annualmente, al momento del pensionamento viene trasformato in rendita sulla base di un coefficiente corrispondente all’età anagrafica dell’iscritto in tale momento.
Si aderisce ogni anno compilando il Modello2 entro la scadenza della compilazione del Modello1 nella propria Area Riservata. Con il Modello2 si sceglie un’aliquota che va dal 2% al 14% del reddito professionale prodotto nell’anno precedente e dichiarato con il Modello1. Se il reddito dichiarato è inferiore al minimo o pari a zero la percentuale scelta si calcola sul reddito convenzionale.
I Bollettini del Contributo modulare sono emessi ogni anno a partire dal mese di luglio e sono disponibili nella sezione “Pagamento Contributi → Bollettini M.Av." della propria area riservata. Se l’importo da versare è inferiore a € 1.500,00 viene emesso un solo bollettino con scadenza 30 settembre, mentre se l’importo è superiore vengono emessi due M.Av. con scadenza 30 settembre e 30 novembre.
I contributi modulari sono integralmente deducibili in quanto hanno la natura di contributi versati a una forma di previdenza obbligatoria (art. 10, lett. e) del T.U.I.R. come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. 47/2000).

Pensione di Vecchiaia

Alla maturazione dei requisiti di età anagrafica e di contribuzione occorre fare domanda all’Enpav accedendo all'Area Riservata nella sezione Domande online. La pensione è pagata mensilmente, con valuta del giorno 27, mentre la tredicesima è pagata a parte, normalmente verso la metà del mese di dicembre.
La domanda va presentata all’Enpav alla maturazione dei requisiti di età anagrafica e di contribuzione.
Il pensionamento, compreso quello conseguente alla Pensione di Vecchiaia anticipata, consente di mantenere l’iscrizione attiva all’Albo, e quindi all’Enpav, con possibilità di continuare l’esercizio della professione. Non è previsto il versamento di contributi minimi dopo il pensionamento, ma saranno dovuti contributi solo se ci sarà reddito professionale. In tal caso, quindi, per coloro che proseguono nell’esercizio della professione e nella puntuale contribuzione all’Ente dopo il pensionamento, è previsto un supplemento della pensione, erogato d’ufficio dall’ Ente allo scadere di ogni quadriennio di iscrizione e contribuzione dal pensionamento.
Nella propria area riservata è possibile effettuare una simulazione della pensione, nella sezione “Pensione e Previdenza → Calcola la tua pensione”. Altrimenti è possibile inviare una richiesta tramite mail (enpav@enpav.it) o tramite posta ordinaria.
In tal caso, purché ricorrano almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione successivi al 1° gennaio 1991, si potrà percepire una rendita pensionistica contributiva. E’ prevista la reversibilità della rendita in favore del coniuge superstite, dei figli minorenni o maggiorenni studenti o inabili.
Sì, in caso di assistenza ad un figlio affetto da disabilità, hai diritto a un anticipo dell’età di pensionamento (da 62 anni a 60 anni) e al riconoscimento fino a 3 anni in più di anzianità contributiva. 

Pensione di Invalidità e di Inabilità

In caso di malattia o infortunio, che incidano sulla capacità professionale, sono riconosciuti due tipi di pensione: invalidità e inabilità, che si differenziano per l’entità della malattia o dell’infortunio sulla capacità professionale. Infatti, l’invalidità viene concessa quando il grado di invalidità professionale specifica sia superiore ai due terzi (66,6%) e consente al Medico Veterinario di restare iscritto all’Enpav in vista del pensionamento di vecchiaia (quando avrà maturato i requisiti). La pensione d’invalidità è pari all’ 80% dell’importo risultante dal calcolo finale. La pensione di inabilità spetta invece all’iscritto la cui capacità all’esercizio della professione sia esclusa in maniera totale e permanente (invalidità 100%) e comporta la cancellazione dall’Albo professionale dopo la concessione della pensione. Per tale pensione è corrisposto l’intero importo di pensione derivante dal calcolo finale. In caso di malattia, per entrambi i trattamenti pensionistici, sono necessari almeno 5 anni di iscrizione. Per ognuna delle prestazioni descritte esiste un apposito modello presente nella sezione Moduli - Moduli Pensioni del sito.
La pensione di inabilità viene concessa quando, in seguito a malattia ed infortunio sopravvenuti all’iscrizione, la capacità dell’iscritto all’esercizio della professione sia esclusa in maniera permanente e totale. Per tale pensione è corrisposto l’intero importo di pensione derivante dal calcolo finale. Tale forma di pensionamento comporta la cancellazione dall’Albo professionale dopo la delibera di concessione. La pensione di invalidità, invece, è concessa all’iscritto con una invalidità professionale specifica superiore ai due terzi (66,6%). La pensione viene determinata in base all’ 80 % dell’importo risultante dal calcolo ordinario, ma il veterinario può rimanere iscritto all’Ordine e all’Enpav, versando il contributo soggettivo minimo in misura ridotta al 50%, e continuare a svolgere l’attività professionale.

Decesso del Medico Veterinario

Così come previsto per la pensione indiretta, la reversibilità è riconosciuta al coniuge superstite (nella misura del 60 %) e ai figli minorenni o maggiorenni studenti o inabili (nella misura di un 20% per ogni figlio avente diritto, sino al 100% del trattamento pensionistico).
La Pensione Indiretta spetta ai superstiti del Medico Veterinario che al momento del decesso aveva almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione presso Enpav. In particolare, tale diritto viene riconosciuto al coniuge superstite (nella misura del 60 %) e ai figli minorenni o maggiorenni studenti o inabili (nella misura di un 20% per ogni figlio avente diritto, sino al 100% del trattamento pensionistico).

Accredito della Pensione e Certificazione Unica

La riduzione dell’importo pensione  può essere ricondotto a diversi fattori. Innanzitutto alle Comunicazioni del Casellario centrale dei pensionati, istituito presso l’INPS. Gli Enti previdenziali infatti sono obbligati a comunicare al Casellario i dati relativi ai trattamenti previdenziali erogati nel corso di ciascun anno. Il Casellario individua coloro che percepiscono più trattamenti pensionistici e, sulla base dell’imponibile complessivo, calcola l’aliquota di prelievo fiscale e le detrazioni spettanti. Periodicamente comunica ai diversi Enti erogatori di pensione le ritenute fiscali da operare e questi, come sostituti d’imposta, adeguano il prelievo fiscale a quanto comunicato dall’INPS. Un altro fattore di riduzione può essere correlato alle addizionali comunali e regionali in quanto dal mese di marzo e fino a novembre l’Ente provvede a trattenere gli importi relativi alle addizionali regionali e comunali all’IRPEF
Per modificare il conto corrente su cui accreditare la pensione, si deve compilare e inviare il modulo “Variazione Coordinate bancarie-residenza”.
In caso di accredito bancario si deve innanzitutto verificare presso la sua Banca che non siano intervenute variazioni delle coordinate bancarie e del conto codice IBAN. Se tutto è in regola, occorre fare una comunicazione all’Enpav affinché possano essere avviati i dovuti accertamenti. La comunicazione è necessaria anche quando il pagamento avviene tramite assegno.
La Certificazione Unica è disponibile nella tua area riservata, nella sezione “Certificati e Comunicazioni-CU". Se hai difficoltà a scaricarla, puoi chiederne una copia inviando una mail a enpav@enpav.it.

Cumulo gratuito

Il cumulo permette agli assicurati che hanno maturato periodi contributivi in diverse forme di previdenza obbligatoria di accedere al pensionamento di vecchiaia o di vecchiaia anticipata, sommando i periodi non coincidenti nell’ambito della complessiva contribuzione, senza alcun onere a carico dell’interessato.
La domanda deve essere presentata alla maturazione dei requisiti per il pensionamento in regime di cumulo. Verrà quindi generata un’unica domanda di pensione, che comporterà il pensionamento nelle gestioni previdenziali coinvolte. Di conseguenza sarà riconosciuto un'unica pensione, che corrisponderà alla sommatoria delle diverse pro-quote di pensione.
Si chiede all’ultimo Ente previdenziale presso il quale si è iscritti. Nel caso in cui si sia iscritti contemporaneamente a più Enti, si può scegliere quello al quale fare domanda. L’Ente scelto (chiamato “ente istruttore”) provvederà a inserire la posizione sulla piattaforma di gestione della pratica condivisa con gli altri Enti previdenziali interessati, per il calcolo finale della Pensione in Cumulo.
Il cumulo non determina un trasferimento di contribuzione da una Gestione all’altra. Le anzianità contributive di ogni Gestioni resteranno invariate
La Pensione in Cumulo è calcolata dai vari Enti previdenziali cui il lavoratore sia stato iscritto. Ciascun Ente calcola la parte relativa ai contributi che il lavoratore ha versato a quell’Ente. Per ciascuna parte si applicano le regole di calcolo previste da quell’Ente.
Sì. Una Pensione maturata tramite il Cumulo gratuito dei contributi permette a lavoratori che hanno avuto carriere lavorative discontinue e frammentarie di riunire sotto un’unica Pensione i contributi versati ai vari Enti previdenziali a cui sono stati iscritti negli anni.