Prestiti

Sì. Il prestito può essere richiesto da tutti gli iscritti Enpav che siano in regola con l’iscrizione e la contribuzione. Le modalità per richiederlo e le causali ammissibili sono riportate nell'apposita pagina "Prestiti Enpav" della sezione "Enpav+".
L’importo che si può richiedere (massimo € 50.000) non può essere superiore al totale dei costi documentati. In caso di un acquisto a nome di Associazione Professionale, ciascun associato può chiedere il Prestito nei limiti della sua quota dell’Associazione.
L’interessato invia all’Enpav l’apposito modulo di domanda (differente in base alla garanzia che intende prestare) e la documentazione richiesta (differente in base alla garanzia), rispettando uno dei sei possibili termini, indicati nell'apposita pagina "Prestiti Enpav" nella sezione "Enpav+" del sito.
L’Enpav ha particolarmente a cuore i bisogni degli iscritti riguardanti l’abitazione e lo studio professionale, quindi ha predisposto finanziamenti a condizioni agevolate. L'Enpav ha voluto garantirli al più ampio numero possibile di Medici Veterinari attraverso un’offerta diversificata di accesso agevolato al credito bancario. Sono state stipulate delle Convenzioni con importanti istituti di credito a condizioni vantaggiose rispetto a quelle di mercato. La domanda di mutuo, reperibile nella sezione “Servizi agli iscritti” - "Convenzioni", dovrà essere indirizzata all’Ente, anche a mezzo Fax, utilizzando l’apposito modello inerente l’istituto prescelto, mentre l’istruttoria e l’erogazione del mutuo sono rimesse alla integrale gestione della banca.

Indennità di Maternità

Le professioniste iscritte hanno diritto all’indennità di maternità comprendente i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi alla nascita del bambino, purché non abbiano diritto ad usufruire di tale indennità da parte di altre gestioni previdenziali. Qualora il periodo d’iscrizione copra solo parzialmente i 5 mesi sopra descritti, l’indennità di maternità sarà calcolata in modo proporzionale. La domanda deve essere presentata dopo il 6° mese di gravidanza ed entro 180 giorni dalla data del parto.
Si deve presentare la domanda dall'Area Riservata del sito Enpav nella sezione Domande Online. E' inoltre necessaria copia della dichiarazione dei redditi prodotti nel secondo anno precedente a quello dell’evento, completa di ogni quadro utilizzato. Inoltre vanno presentati i seguenti documenti: per la NASCITA, un certificato medico di certa gravidanza rilasciato da un medico della USL competente per territorio, dal quale risultino, oltre alle generalità complete, anche il mese di gravidanza alla data della visita e la data presunta del parto; per l’ADOZIONE o l’AFFIDAMENTO PREADOTTIVO, una copia autentica del provvedimento di adozione o affidamento preadottivo e idonea dichiarazione circa la data di ingresso del bambino nella famiglia; per l’INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA, un certificato medico rilasciato dall’USL che ha fornito le prestazioni sanitarie comprovante il giorno dell’avvenuta interruzione della gravidanza.
In caso di reddito negativo o uguale a zero è prevista comunque un’indennità minima garantita, il cui importo varia di anno in anno e di cui può trovare informazioni nella sezione del sito “ Prestazioni - indennità di maternità”.
Sì, il Regolamento Enpav non prevede l’astensione obbligatoria dal lavoro nei 5 mesi di riferimento dell’indennità di maternità (2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto).
L'Indennità di Maternità è una somma liquidata alle libere professioniste iscritte Enpav per i due mesi antecedenti e i tre mesi successivi il parto, l’adozione o l'aborto. L'Indennità viene liquidata dopo il verificarsi dell'evento. 

Sussidi alla Genitorialità

In questi casi l’Enpav ha previsto l’Istituto dei “Sussidi alla genitorialità”. Entro i tre anni di età del bambino, le iscritte all’Ente possono presentare domanda per le spese sostenute per usufruire dei servizi sia di asili nido che di baby sitting. L’Ente può liquidare fino a un massimo di 300 euro mensili per un periodo variabile dai 5 agli 8 mesi. Ogni anno viene adottato un Bando (pubblicato nel nostro sito Internet) che stabilisce il numero di mesi per il quale viene concesso il sussidio e i contingenti entro cui fare richiesta. La domanda di sussidio di genitorialità può essere presentata solo una volta per ciascun figlio e la prestazione viene erogata in un'unica soluzione. Il sussidio è previsto anche in caso di adozione e affidamento fino a 6 anni di età del bambino.
La presentazione della domanda deve essere fatta esclusivamente online accedendo alla propria area riservata iscritti, rispettando i seguenti termini: 1° scadenza: 30 aprile; 2° scadenza: 31 ottobre.
Alla domanda di sussidio alla genitorialità devono essere allegati: una copia del documento di identità della richiedente, una copia della Dichiarazione ISEE del nucleo familiare (redatta da un Centro di Assistenza Fiscale-CAF) rilasciata nell’anno in cui si presenta la domanda e la documentazione attestante le spese sostenute (quali ad esempio, ricevute/fatture dell’asilo nido, contratto e bollettini Inps versati/voucher per la baby sitter ,ecc.)

Polizza Sanitaria e Provvidenze Straordinarie

Sì. La Polizza Sanitaria è un’assicurazione che viene pagata dall’Enpav o, in alcuni casi, dall’associato e che dà diritto, in caso di necessità, a ricevere prestazioni sanitarie presso strutture pubbliche o private convenzionate, ottenendo il rimborso o il pagamento della prestazione direttamente da parte dell’assicurazione.
Per tutti gli iscritti all’Enpav, è attivo automaticamente un Piano Unico a tutela della salute. Il Piano Unico, stipulato con la compagnia Generali Italia S.p.A., prevede la copertura per cure oncologiche, grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi. Sono compresi anche gli esami di alta specializzazione, la prevenzione e le cure odontoiatriche, speciali indennità in caso di brucellosi o di altre malattie professionali. Sono garantite inoltre le visite specialistiche, i trattamenti fisioterapici e sono compresi dei Pacchetti Maternità e di Prevenzione Cardiovascolare e Oncologica. Prima di effettuare ogni prestazione, è consigliabile chiedere conferma della copertura alla Compagnia al numero verde 800/855899.      
Per conoscere tutte le prestazioni puoi consultare i documenti: “Sintesi delle Prestazioni” e “Capitolato di Polizza” disponibili nella sezione Polizza Sanitaria.
Ci sono due modalità per usufruire delle prestazioni: la forma diretta o la forma rimborsuale. La forma diretta, obbligatoria per le prestazioni come la Garanzia odontoiatrica e i trattamenti fisioterapici da malattia, prevede di rivolgersi alle strutture convenzionate con la Compagnia ed è necessario chiedere l’autorizzazione a Generali Italia S.p.A. (o telefonando al numero 800/855899 o presentando la richiesta nella propria area personale del sito www.generali.it). Per la forma rimborsuale, si può effettuare la prestazione dove si vuole, e poi si chiede il rimborso attraverso la propria area personale sul sito www.generali.it o tramite APP. Prima di ogni prestazione è necessario chiedere al proprio medico una prescrizione con indicazione della patologia o del quesito diagnostico (presunta patologia) che rende necessaria la prestazione.
Sono previste delle erogazioni assistenziali una tantum se alla malattia o all’infortunio si è accompagnato anche uno stato di necessità economica, anche se transitoria. In tal caso la domanda, con la necessaria documentazione, deve essere inoltrata tramite l’Ordine provinciale di appartenenza.

Normativa comunitaria e internazionale

La normativa n. 883/2004 EU ed il suo regolamento di attuazione n. 987/2009, applicabile in Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia , l'Ungheria, la Svizzera (a partire dal 1/4/2012); gli stati Ees - il Liechtenstein, Islanda e Norvegia - (a partire dal 1/6/2012).
I professionisti (autonomi o subordinati) che operano in diversi Stati membri sono regolati dalla legislazione dello Stato in cui risiedono. Tuttavia, se lo Stato di residenza non è quello in cui i professionisti svolgono la maggior parte del proprio lavoro, è permesso “il distacco” contributivo, ossia un temporaneo esonero contributivo presso lo Stato dove esercitano l’attività lavorativa.
Laddove si applichi la legislazione italiana, l’Enpav fornisce ai professionisti un Modulo A1 compilato per essere esentati dal pagamento dei contributi all'estero e una copia che deve essere inviata all'istituzione di riferimento all'estero. Invece, quando si applica la legislazione straniera, il modulo A1 deve essere inviato all’Enpav.
Il principio di totalizzazione a livello internazionale permette di beneficiare di prestazioni pensionistiche sommando i periodi di contribuzione maturati in base alla legislazione di un altro Stato membro dell'Unione europea, a condizione che tali periodi non coincidano. Di conseguenza, i professionisti vicini al pensionamento che abbiano pagato i contributi agli enti di previdenza dei diversi Stati membri e che non abbiano l’anzianità contributiva necessaria per ricevere prestazioni pensionistiche nemmeno in uno di tali Stati possono rivolgersi all’ultimo ente di previdenza presso il quale risultano iscritti al raggiungimento dell’età pensionabile e chiedere di "sommare" i periodi di contribuzione maturati nei vari Paesi. Gli enti di previdenza coinvolti, dopo aver concluso le valutazioni, aggregano gli anni di contribuzione e pagano la quota di pensione, ognuno per la loro competenza, calcolata sulla base dei contributi effettivamente versati.
No. Unica eccezione è rappresentata dai funzionari della Comunità Europea. In tale ipotesi, infatti, non è necessario alcun accordo o norme interne di recepimento.
Nel caso di trasferimento presso Stati extracomunitari sono necessari degli accordi bilaterali tra lo Stato italiano e gli Stati extra UE. Tali accordi non si applicano alle Casse dei liberi professionisti, ma solo ai lavoratori dipendenti e autonomi assicurati presso la gestione pubblica dell’Inps. In questo caso, quindi, si rende necessario avere una posizione presso l’Inps. Sul tema ricordiamo che l’AdePP (Associazione degli Enti Previdenziali Privatizzati) si sta attivando per una revisione dei suddetti accordi così da estenderne l’applicazione alle Casse dei professionisti.
Informare l’Ente straniero per comunicare la posizione previdenziale aperta in un altro Stato membro. Nel caso di un trasferimento temporaneo (fino a 24 mesi) l’Enpav potrà rilasciare (previa richiesta) il modulo A1.