Indennità di maternità per gravidanza a rischio

26 Giugno 2023
in-evidenza

Il Decreto Legislativo n. 105/2022 ha introdotto la possibilità, anche per le Libere Professioniste iscritte alle Casse di Previdenza privata, di percepire un’indennità in caso di gravidanza a rischio.

Per le Veterinarie Libere Professioniste, questa tutela si aggiunge a quella già riconosciuta con il Piano Unico della Polizza Sanitaria in convenzione con Generali Italia ed attivato automaticamente dall’Enpav per tutti gli Iscritti.

Le Veterinarie Libere Professioniste, che si trovano in una condizione di gravidanza a rischio, possono quindi usufruire di entrambe le tutele.

 

Indennità per maternità a rischio per Veterinarie Libere Professioniste - Piano Unico Polizza Sanitaria

Con la garanzia “Indennità per maternità a rischio” le Iscritte professionalmente attive possono richiedere alla Compagnia assicurativa un’indennità in caso di gravi complicanze della gestazione o precedenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dalla gravidanza.

È necessario che la richiedente sia in possesso del codice di esenzione M50 (ed eventuali successive riclassificazioni) rilasciato da un medico ginecologo operante presso strutture ASL.

La domanda deve essere presentata nella propria Area Clienti di www.generali.it.

L’indennità viene riconosciuta a partire dalla data di attribuzione del codice M50 (o analoghi) fino al termine del settimo mese di gravidanza, per un massimo di 5 mesi.

L’importo liquidato è pari a 650 euro al mese e la liquidazione avviene per il 50% al termine del 5° mese di gravidanza e per il restante 50% al termine del 7° mese di gravidanza.

 

Indennità per maternità a rischio per Veterinarie libere professioniste erogata dall’Enpav

In aggiunta alla maternità a rischio liquidata dalla Compagnia assicurativa, è possibile presentare analoga domanda all’Enpav.

Anche in questo caso l’indennità può essere richiesta in caso di gravi complicanze della gestazione o precedenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dalla gravidanza.

L’indennità per maternità a rischio viene riconosciuta dal momento dell’insorgenza dello stato di rischio, per tutta la sua durata e comunque fino a due mesi prima del parto.

Lo stato di rischio e le date di inizio e di termine del periodo di gravidanza a rischio devono essere attestati con certificato medico della ASL competente.

La domanda deve essere presentata nella propria Area Riservata di www.enpav.it, sezione Domande Online, compilando il form “Domanda di indennità di maternità e Integrazione periodi di maternità a rischio”.

Infatti, la richiesta di gravidanza a rischio deve essere presentata insieme alla domanda di maternità “ordinaria” (che copre 5 mesi - i due precedenti e i tre successivi al parto), all’interno dello stesso form di domanda.

È possibile presentare richiesta di gravidanza a rischio anche in un momento successivo a quello della domanda di maternità “ordinaria” e, in caso di più periodi di gravidanza a rischio riconosciuti in momenti diversi, si può integrare la stessa domanda per ogni singolo periodo.

L’indennità per i periodi di gravidanza a rischio viene liquidata dall’Enpav insieme all’indennità di maternità “ordinaria”, ossia dopo la nascita e l’invio tramite e-mail del certificato o dell’autocertificazione dell’avvenuta nascita.

La modalità di calcolo è la stessa della maternità “ordinaria” e si basa sul reddito prodotto due anni prima della nascita del figlio.

L’importo liquidato da Enpav per il periodo di rischio integra la differenza rispetto all’importo già ricevuto dalla Compagnia assicurativa per la relativa garanzia.

 

 

 

 


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