Bonus 500 euro per i professionisti di Emilia Romagna, Toscana e Marche - Domanda all'Inps dal 15 giugno

1 Giugno 2023
enpav-plus

Il Governo, con il Decreto-Legge n. 61 del 1° giugno 2023, riconosce un’indennità fino a 3.000 euro a coloro che sono stati colpiti dai gravi eventi alluvionali avvenuti a partire dal 1° maggio 2023.

Rientrano in questa possibilità anche i Medici Veterinari iscritti all'Enpav che alla data del 1° maggio 2023 risiedevano, erano domiciliati o svolgevano la propria attività professionale in uno dei comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (come individuati nell’Allegato 1 del D-L n. 61 del 2023).

 

Chi può richiederla

La domanda può essere presentata dalle seguenti categorie di lavoratori:

  • Collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e medici in formazione specialistica
  • Titolari di rapporti d’agenzia e rappresentanza commerciale
  • Lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa.

 Per poter beneficiare dell’indennità, l’attività professionale doveva essere avviata alla data del 1° maggio 2023.

 

Importo riconosciuto

L’indennità riconosciuta è pari a 500 euro per ogni periodo di sospensione dell’attività professionale pari a 15 giorni. La richiesta può essere presentata per ogni periodo di inattività di 15 giorni fino a un massimo di 3.000 euro erogabili (6 periodi).

I periodi di inattività, anche continuativi, devono ricadere tra il 1° maggio ed il 31 agosto 2023.

 

Come si presenta la domanda

La domanda deve essere presentata, anche dai Medici Veterinari, direttamente sul sito dell’INPS www.inps.it dal 15 giugno fino al 30 settembre 2023.

Per accedere alla domanda è necessario autenticarsi con lo Spid di livello 2 o superiore oppure la Carta nazionale dei servizi (CNS) o ancora la Carta di identità elettronica 3.0 (CIE). In alternativa, la domanda può essere presentata tramite un Patronato.

È possibile scegliere se presentare una sola domanda per ogni periodo di sospensione oppure una domanda riferita a due o più periodi di sospensione o infine un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione.  

La domanda può essere richiesta per un massimo di 6 periodi di sospensione (90 giorni nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 agosto 2023) anche continuativi.  

È possibile richiedere l’indennità solo per periodi di inattività già trascorsi e non per il futuro.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il Contact Center multicanale dell’INPS al numero verde 803164 oppure al numero 06/164164 e consultare la Circolare n. 54 dell'8 giugno 2023 diramata dall'Istituto.

 


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