Definizione Agevolata delle cartelle esattoriali

31 Gennaio 2023
in-evidenza

Il Consiglio di Amministrazione dell’Enpav, nella seduta del 26 gennaio u.s., ha deliberato di aderire alla “Definizione Agevolata” delle cartelle esattoriali, disciplinata dall’art. 1, commi dal 231 al 252, della legge di bilancio 197/2022.

La “Definizione Agevolata” prevede che il contribuente possa richiedere di saldare i debiti per contributi previdenziali di cartelle esattoriali emesse tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, senza dover corrispondere interessi e sanzioni.

 Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deciso, nella medesima seduta, di non aderire al cosiddetto “Stralcio” previsto dall’art.1, commi 222 – 229, della medesima legge di Bilancio 2023. Questo istituto, a differenza del precedente, prevede  l’annullamento automatico, quindi senza alcuna richiesta di adesione da parte del contribuente, degli interessi di mora e delle sanzioni per le cartelle esattoriali di importo fino a 1.000 Euro, emesse tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2015.

 Sia con la Definizione Agevolata sia con lo Stralcio, il contribuente è comunque tenuto al versamento dei contributi all’Enpav. L’annullamento riguarda solo sanzioni ed interessi.

 Le motivazioni dei provvedimenti deliberativi risiedono nell’analisi correlata dei due istituti.

Quello dello “Stralcio” produce un vantaggio generalizzato nei confronti dei contribuenti debitori, estinguendo automaticamente interessi di mora e sanzioni, e non impegnando il debitore al rispetto di tempistiche certe e stringenti per il versamento del dovuto. Non vi sarebbe pertanto alcun interesse per il debitore a sanare tempestivamente il debito, mentre l’Ente rinuncerebbe sin da subito a sanzioni ed interessi : pertanto in un’analisi di costi benefici, sono emersi solo costi per Enpav.

La “Definizione agevolata”, invece, è stata approvata in quanto, a fronte dell’annullamento delle sanzioni ed interessi, richiede un impegno formale da parte del debitore a regolarizzare la propria posizione debitoria, con modalità e tempi fissati dalla norma ed entro un arco temporale definito.

Questo rappresenta per l’Ente creditore una maggiore certezza dell’incasso ed un fattore propulsivo rispetto all’attività di recupero dei crediti contributivi.

Si aggiunga inoltre che comunque possono avvalersi della “Definizione agevolata” anche tutti coloro che sarebbero rientrati nello “Stralcio”.

Questo provvedimento di legge, a differenza di quanto avvenuto in passato, ha rispettato pienamente l’autonomia decisionale degli enti di previdenza privatizzati di applicarlo o meno, ha salvaguardato la quota capitale della contribuzione previdenziale dovuta, annullando solo sanzioni ed interessi, ha introdotto tempistiche predefinite per il rientro del debito e ha nel contempo ridotto possibili contenziosi sulle cartelle esattoriali.

 

Di seguito il testo delle due delibere.

Definizione Agevolata - Delibera n. 2 del 26 gennaio 2023

Saldo e Stralcio - Delibera n. 1 del 26 gennaio 2023


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